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Principi e criteri per l'attuazione del
federalismo fiscale
-
autonomia e
responsabilizzazione finanziaria di
tutti i livelli di governo
-
attribuzione di
risorse autonome alle Regioni e agli
enti locali, secondo il principio di
territorialità;
-
superamento graduale
del criterio della spesa storica a
favore:
1) del fabbisogno standard per il
finanziamento dei livelli essenziali
e delle funzioni fondamentali;
2) della perequazione della capacità
fiscale per le altre funzioni;
-
rispetto della
ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e Regioni sul
coordinamento finanza pubblica e
sistema tributario;
-
esclusione doppia
imposizione sulla medesima base
imponibile, salvo le addizionali
previste dalla legge statale;
-
tendenziale
correlazione tra prelievo fiscale e
beneficio, in modo da favorire
corrispondenza tra responsabilità
finanziaria e amministrativa;
continenza e responsabilità
nell’imposizione di tributi propri;
-
previsione che la
legge regionale possa, con riguardo
alle basi imponibili non
assoggettate ad imposizione da parte
dello Stato:
1. istituire tributi regionali e
locali;
2. determinare le variazioni delle
aliquote o le agevolazioni che
Comuni, Province e Città
metropolitane possono applicare
nell’esercizio della propria
autonomia;
-
facoltà delle Regioni
di istituire a favore degli enti
locali compartecipazioni al gettito
dei tributi e delle
compartecipazioni regionali;
-
esclusione di
interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non
siano del proprio livello di governo
e, in ogni caso, impossibilità di
dedurre gli oneri fiscali tra
tributi, anche se appartenenti a
diverse categorie, i cui proventi
non siano devoluti al medesimo
livello di governo;
-
previsione di
strumenti e meccanismi di
accertamento e di riscossione che
assicurino modalità di
accreditamento diretto del riscosso
agli enti titolari del tributo;
-
definizione di
modalità che assicurino a ciascun
soggetto titolare del tributo
l’accesso diretto alle anagrafi e a
ogni altra banca dati utile alle
attività di gestione tributaria;
-
premialità dei
comportamenti virtuosi ed efficienti
nell’esercizio della potestà
tributaria, nella gestione
finanziaria ed economica e
previsione di meccanismi
sanzionatori per gli enti che non
rispettano gli equilibri economico –
finanziari o non assicurano i
livelli essenziali delle
prestazioni;
-
garanzia del
mantenimento di un adeguato livello
di flessibilità fiscale nella
costituzione di un paniere di
tributi e compartecipazioni, da
attribuire alle Regioni e agli enti
locali, la cui composizione sia
rappresentata in misura rilevante da
tributi manovrabili;
-
flessibilità fiscale
articolata su più tributi con una
base imponibile stabile e
distribuita in modo tendenzialmente
uniforme sul territorio nazionale,
tale da consentire a tutte le
Regioni ed enti locali, comprese
quelle a più basso potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le
proprie potenzialità, il livello di
spesa non riconducibile ai livelli
essenziali delle prestazioni e alle
funzioni fondamentali degli enti
locali;
-
semplificazione del
sistema tributario, coinvolgimento
dei diversi livelli istituzionali
nell’attività di contrasto
all’evasione e all’elusione fiscale;
-
lealtà istituzionale
fra tutti i livelli di governo e
concorso di tutte le amministrazioni
pubbliche al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica
nazionale in coerenza con i vincoli
posti dall’Unione europea e dai
trattati internazionali;
-
trasparenza ed
efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa;
-
razionalità e coerenza
dei singoli tributi e del sistema
tributario nel suo complesso;
-
riduzione della
imposizione fiscale statale in
misura adeguata alla più ampia
autonomia di entrata di Regioni ed
enti locali e corrispondente
riduzione delle risorse statali
umane e strumentali;
-
definizione di una
disciplina dei tributi locali in
modo da consentire anche una più
piena valorizzazione della
sussidiarietà orizzontale;
-
territorialità
dell’imposta, neutralità
dell’imposizione, divieto di
esportazione delle imposte;
-
tendenziale
corrispondenza tra autonomia
impositiva e autonomia di gestione
delle proprie risorse umane e
strumentali da parte del settore
pubblico, anche in relazione ai
profili contrattuali di rispettiva
competenza.
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